
Lo straining è un fenomeno simile al mobbing che può aggravare il reato.
Se abbiamo imparato a famigliarizzare con il mobbing – un complesso di atti e comportamenti vessatori protratti nel tempo da un superiore verso un dipendente e tali da comprometterne la salute psico-fisica – dobbiamo cominciare a farlo anche con il temine straining.
Straining, da to strain, significa letteralmente “sforzare”, “mettere sotto pressione”, ed è un fenomeno simile al mobbing ma più attenuato nei modi. Si verifica quando il lavoratore, nell’esercizio delle sue mansioni, subisce una condizione di stress decisamente superiore a quella normalmente legata al ruolo svolto.
Accade, per esempio, se il dipendente viene puntualmente isolato o gli viene chiesto continuamente di cambiare mansione e svolgerne ogni volta una priva di importanza per il contesto lavorativo o troppo svilente e lontana dalle sue competenze.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3291/2016, ha aggiornato la normativa in merito al mobbing e si è espressa sui casi di ripetuto demansionamento riconoscendo una situazione di straining e la conseguente necessità di tutelare la salute psico-fisica del lavoratore.