Il tribunale di Napoli Nord, con una sentenza emessa lo scorso 5 maggio, ha stabilito che i sindaci di società fallita non hanno diritto a ricevere compenso, secondo quanto stabilito dall’articolo 1460 del c.c. Il caso specifico su cui si è pronunciata la corte riguarda il presidente del collegio sindacale di una società che aveva svolto il proprio ruolo nel biennio precedente e che non aveva inserito i suoi compensi nel passivo fallimentare. Il sindaco aveva dichiarato di aver allegato dei proforma fattura per gli importi a saldo, ma in sede di contraddittorio il curatore fallimentare ha sostenuto che la domanda di pagamento era infondata.
Secondo la curatela, infatti “avrebbe quantomeno dovuto convocare senza indugio un’assemblea al fine di proporre il ricorso a una procedura concorsuale o ricorrere al tribunale ex art 2409 c.c., evitando di far aggravare la situazione debitoria”. Il tribunale ha accolto la tesi del curatore, perché la condotta omissiva del collegio sindacale presieduto dall’opponente “ha determinato una dannosa prosecuzione dell’attività di impresa che ha causato un aggravamento della situazione debitoria della società, quale danno consequenziale. In ragione di ciò […] la pretesa creditoria, in applicazione dell’articolo 1460 c.c., non può trovare accoglimento”.
