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Ditta chiusa: il curatore comunica la propria Pec

del 23/02/2013
di: di Cinzia De Stefanis
Ditta chiusa: il curatore comunica la propria Pec
Il curatore fallimentare può comunicare la propria posta elettronica certificata in sostituzione all'indirizzo Pec dell'impresa solo nel caso di fallimento senza prosecuzione di attività (in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria). Nel caso in cui il fallimento autorizzi invece l'impresa all'esercizio provvisorio dell'attività la Pec del curatore con il pagamento del solo diritto di segreteria di 10 euro) deve aggiungersi a quella dell'impresa (rilasciata gratuitamente). Questo è quanto contenuto nella nota del ministero delle sviluppo economico del 4 febbraio 2013 prot n. 0017980 in risposta a un quesito della Camera di commercio di Monza Brianza. Questa Camera di commercio poneva un quesito in merito alla possibilità di sostituire la Pec dell'impresa con quella del curatore fallimentare. Visto che alcuni curatori avevano difficoltà nel gestire la Pec ufficiale dell'impresa perché o il legale rappresentate non consegnava la password oppure perché non riuscivano a reperirlo. I tecnici di prassi nel rispondere al quesito in oggetto distinguono due ipotesi: il fallimento con prosecuzione di attività e il fallimento senza prosecuzione di attività. Il curatore può comunicare la propria posta elettronica certificata in sostituzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa (se già iscritto nel registro imprese) solo nel caso di sentenza di fallimento senza prosecuzione dell'attività. In questo caso l'adempimento non è soggetto né all'imposta di bollo né al diritto di segreteria. Se invece la sentenza di fallimento autorizza l'impresa all'esercizio provvisorio dell'attività, la Pec del curatore deve aggiungersi a quella dell'impresa. In questo caso l'adempimento è soggetto al pagamento del solo diritto di segreteria di 10 euro. Ricordiamo che il curatore fallimentare, entro dieci giorni dalla propria nomina, deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, per l'iscrizione al registro imprese (art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012).

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