La mancata notifica degli atti impositivi al legale rappresentante della società fallita non è motivo di nullità degli stessi: è sufficiente che la notifica venga eseguita nei confronti del curatore; ferma restando la possibilità, per la società fallita, di impugnare direttamente gli atti, in caso di inerzia dello stesso curatore, con termini che decorrono da quando il legale rappresentante abbia avuto la piena conoscenza dell'atto impositivo e della mancata azione degli organi fallimentari. Lo stabilisce la Cassazione nell'ordinanza n. 4257/2013 della sesta sezione, depositata in cancelleria lo scorso 20 febbraio. Nella vertenza in commento, la Ctr di Roma aveva annullato degli avvisi di accertamento notificati solamente al curatore, facendo applicazione dei principi espressi dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 2910/2009. La sesta sezione del Palazzaccio non si è trovata d'accordo con questa decisione, perché a suo parere «è stato travisato il dictum della sentenza n. 2910/2009». Nella pronuncia 2910 citata, infatti, si stabilisce il diverso principio per cui il contribuente fallito è legittimato a impugnare l'atto notificato al fallimento (rimasto inerte), e che il termine per l'impugnativa decorre da quando egli abbia avuto piena conoscenza dell'atto impositivo. In base a ciò, affermano gli ermellini, «il giudice non avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli atti impositivi per omessa notifica alla società fallita, ma avrebbe dovuto affermare la legittimazione della società fallita ad impugnare gli atti impositivi, nonché la tempestività dell'impugnazione, procedendo all'esame delle ragioni di merito dell'impugnazione». L'interpretazione offerta dalla Cassazione, tuttavia, desta qualche perplessità per il fatto che, se non v'è obbligo di notificare gli accertamenti al legale rappresentante della società fallita, non è ben chiaro in quale modo la stessa debba venire a conoscenza dell'atto impositivo. Si può dedurre, dunque, che sia onere del curatore fallimentare, una volta ricevuto l'avviso di accertamento e deciso di non esercitare alcuna azione impugnativa nei confronti dello stesso, trasmettere l'atto al legale rappresentante della società fallita, per consentirgli di esercitare un'eventuale difesa.