
Con l’abrogazione dell’articolo 37 bis del DPR 600/1973, che prevedeva l’inclusione a fini penali della dichiarazione infedele, l’elusione viene derubricata a fattispecie abusiva, cioè senza rilievo penale. Una sentenza della Cassazione del 29 gennaio scorso, inoltre, ha stabilito che l’evasore non può esprimere preferenze sui beni da confiscare.
La pronuncia è avvenuta relativamente al caso di un uomo di Belluno che si opponeva al sequestro di alcune proprietà, adducendo come motivazione che avrebbe preferito che le autorità ne prendessero altre. Il Tribunale del riesame aveva accolto la richiesta del cittadino, ma gli Ermellini hanno ribaltato la sentenza, rimandandola al tribunale di competenza anche per accertare come, con l’abrogazione dell’articolo 37 bis del DPR 600/1973, siano cambiate le disposizioni relativamente alla dichiarazione fraudolenta. La Corte, infatti, ha ricordato come “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie”.
Un’ultima notazione è relativa ai tempi di applicazione: con la sentenza 40272/2015, la Cassazione ha sancito che se la condotta sia meramente abusiva, questo concetto deve applicarsi anche alle operazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del dlgs 128/2015, che ha abrogato l’articolo 37 bis di cui sopra.