
Una norma inserita nella Legge di Stabilità approvata in via definitiva nei giorni scorsi aveva eliminato lo strumento del raddoppio dei termini in caso di reati tributari. Ma questa postilla, che aveva fatto storcere il naso a qualcuno, in realtà sarà valida solo a partire dal 1° gennaio 2016, quindi per i reati a partire dall’anno fiscale 2015. Per gli anni precedenti, continueranno a valere gli stessi parametri attualmente in vigore.
Ricordiamo che, come già raccontato in precedenza, con la norma sui reati tributari si inseriscono nuove scadenze per le infrazioni: limite del quinto anno in caso di dichiarazione presentata ma inesatta, sette anni in caso di dichiarazione omessa. Dalle novità in materia resta esclusa la disciplina sul raddoppio dei termini in caso di attività finanziarie che producano una redditività presunta in paesi inseriti nella cosiddetta Black List. Sarà invece abbandonato il raddoppio dei termini nei casi di violazione che comportano l’obbligo di denuncia, secondo l’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati tributari pervisti dal decreto legislativo n.74 del 10 marzo 2000.