Senza un’adeguata spiegazione, il conto corrente, i suoi dati e le sue risultanze entrano sempre a far parte della ricostruzione del reddito imponibile. A meno che il titolare non sia in grado di fornire un’adeguata spiegazione. È quanto prescritto dall’articolo 32 del dpr 600/73 che aumenta la portata del provvedimento, rendendola generale.
Il controllo sui conti correnti, infatti, riguarderà qualsiasi contribuente che non sia in grado di fornire adeguate spiegazioni, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta. Non si potrà restringere questa occorrenza soltanto ai liberi professionisti. È questo quanto stabilito dalla Cassazione il 15 settembre scorso, in cui i giudici hanno rimarcato come l’onere della prova sia a carico del contribuente e non del controllore, perché deve fornire prova analitica – e non generica – dei movimenti sul proprio conto corrente.
Secondo la Cassazione, il fatto che sia cointestato non ha alcun rilievo. Anzi, gli Ermellini hanno ribadito che le prove devono essere sottoposte ad attenta verifica da parte dell’autorità, per accertare che non vi siano state irregolarità nei movimenti sul conto corrente del contribuente oggetto di controlli.
