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Dal 16 marzo possibili compensazioni per chi

del 04/03/2015
di: la redazione
Dal 16 marzo possibili compensazioni per chi
Dal 16 marzo prossimo i contribuenti possono spendere le eccedenze detraibili superiori a 5000 euro maturate nel periodo del 2014 purchè abbiano presentato la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio 2015. ItaliaOggi afferma che se la somma che si intende compensare supera i 15.000 euro è necessario che la dichiarazione rechi il visto di conformità. Chi ha debiti erariali scaduti che superano i 1.500 euro deve saldare le pendenze prima di accedere alla compensazione. L’utilizzo dei crediti tributari per il pagamento di altri tributi, diversi da quello cui si riferisce il credito, premi e contributi, ai sensi dell’articolo 17 dlgs 241/97 (compensazione esterna) è possibile fino al limite di 700.000 euro per anno solare. Questo limite è elevato a un milione per i subappalttori in edilizia che nell’anno precedente hanno fatturato almeno l’80% in regime di inversione contabile. Alla determinazione di tale limite concorrono anche i rimborsi erogati nello stesso anno dal concessionario della riscossione con la procedura semplificata. Contunua ItaliaOggi che ai sensi dell’artiolo 31 dl 78/2010 la compensione esterna dei crediti erariali è preclusa fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori relativi per i quali è scaduto il termine di pagamento: per sbloccare l’utilizzo dei crediti occorre effettuare il pagamento dei debiti scaduti anche mediante compensazione secondo le modalità del decreto 10 febbraio 2011.
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