
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14960 del 14 giugno 2013, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.
È il caso di una società di Firenze che aveva acquistato da fornitori privi di un'autonoma organizzazione e con strani sistemi di pagamento: gli assegni circolari che non sono tracciabili. L'amministrazione aveva negato la detrazione dell'Iva procedendo al recupero d'imposta. L'atto impositivo è stato annullato da ctp e ctr. Ora la Cassazione ha ribaltato la decisione di merito affermando che, nonostante incomba all'ufficio dimostrare che l'operazione sia soggettivamente falsa, questo può farlo anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Sul punto i Supremi giudici hanno motivato che in caso di frodi carosello è il fisco ad avere l'onere di provare — anche mediante presunzioni - gli elementi di fatto che concretizzano la frode e la partecipazione ad essa, la consapevolezza di essa da parte del contribuente e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, dotate di gravità, precisione e concordanza, consistenti in elementi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto.
In altri termini, nelle c.d. frodi carosello il meccanismo dell'operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e consapevole partecipazione all'accordo simulatorio del beneficiario finale.