
Chi interessa. Il nuovo incentivo interessa tutti i datori di lavoro. Opera in due casi, assunzione o stabilizzazione, con riferimento ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni: a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; c) vivano soli con una o più persone a carico.
Assunzioni e stabilizzazioni. Due le ipotesi incentivate: assunzioni e stabilizzazioni. Nel primo caso il bonus spetta per il periodo di 18 mesi; nell'ipotesi di trasformazione con contratto a tempo indeterminato spetta per un periodo di 12 mesi. Quando si tratta di trasformazione deve comunque risultare un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso dalle condizioni soggettive (può trattarsi anche di non giovane), ai fini del rispetto della condizione dell'incremento occupazionale. Quest'ultima condizione, che è richiesta in ogni caso di incentivo (assunzione/stabilizzazione), riguarda l'incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all'assunzione. Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, i dipendenti a part time sono considerati in base al rapporto tra le ore di contratto e l'orario normale di lavoro; inoltre l'incremento va considerato al netto di eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta personale, allo stesso soggetto.
Vincoli Ue. L'incentivo, inoltre, è riconosciuto nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento Ue n. 800/2008. Il regolamento stabilisce che gli incentivi sono compatibili con il mercato comune purché soddisfino tra l'altro le seguenti condizioni: l'intensità dell'aiuto non superi il 50% dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione e venga garantita la continuità d'impiego per un periodo non inferiore a 12 mesi. Entrambe le condizioni risultano soddisfatte e, comunque, è dato compito al ministero del lavoro di verificare la compatibilità dell'incentivo con le disposizioni Ue e di proporre, eventualmente, le necessarie misure di adeguamento.
Quanto vale il bonus. L'incentivo vale un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali dei neo assunti, fino a un importo massimo di 650 euro mensili. Ciò significa, quindi, che la retribuzione massima agevolabile è di euro 1.950 mensili. L'incentivo è fruito dal datore di lavoro unicamente mediante conguaglio sulle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.
Cofinanziamento regionale. Il decreto legge prevede, ancora, che a valere sulle risorse dei programmi operativi regionali 2007-2013, le regioni e le province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno possono prevedere un ulteriore finanziamento dell'incentivo. In tal caso, si applicherà alle assunzioni intervenute dopo la data di pubblicazione del provvedimento con i quale viene disposta l'attivazione dell'incentivo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014. La decisione regionale non potrà prevedere nuovi requisiti, aggiuntivi a quelli fissati dal decreto legge. Il ministero del lavoro e l'Inps provvederanno a dare diffusione dell'avvenuto finanziamento regionale dell'incentivo.
Operatività. Ai fini operativi il decreto legge affida all'Inps il compito di adeguare, entro 60 giorni, le proprie procedure informatizzare per ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e per la fruizione dello stesso. Inoltre, entro lo stesso termine, l'istituto di previdenza dovrà diffondere le istruzioni applicative. L'incentivo verrà riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo.