
Le linee guida riguardano soltanto i tirocini extracurriculari, cioè quelli svolti al di fuori dei percorsi formativi (la maggior parte, circa 250 mila su un totale di mezzo milione di stage attivati all'anno). Invece non riguardano gli stage curriculari (scuole, università, master e corsi di formazione), né tantomeno: i periodi di pratica professionale, i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; i tirocini transnazionali (stage di istruzione e formazione); i tirocini per soggetti extracomunitari all'interno delle quote di ingresso; i tirocini estivi.
Le novità rilevanti sono la previsione di un compenso minimo e della durata massima. Il documento stabilisce che allo stagista dovrà essere riconosciuta un'indennità minima di almeno 300 euro lordi mensili (le regioni, però, si sono impegnate a prevedere, in sede di recepimento, un rimborso di 400 euro), mentre il mancato pagamento sarà sanzionato con una multa da 1.000 a 6 mila euro. Per quanto riguarda la durata massima è stata fissata a sei mesi per neodiplomati e neolaureati (giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi), a 12 mesi per i disoccupati e gli inoccupati e a 24 mesi per disabili. Ancora è previsto un limite alla presenza in azienda degli stagisti: un solo tirocinante nelle aziende fino a 5 addetti; massimo due in quelle con addetti da 6 a 20; e il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aziende con oltre 20 addetti.