Applicando i principi della sentenza, le centinaia di migliaia di cittadini che vendono al gestore di rete l'energia fotovoltaica (ricomprandone però contemporaneamente molta di più per il consumo proprio) dovrebbero aprire la partita Iva ed eseguire tutti gli adempimenti previsti per le imprese senza che all'Erario ne venga nulla. Anzi, poiché i costi di installazione e manutenzione dell'impianto fotovoltaico, presumibilmente, superano i ricavi derivanti da quella che, per motivi tecnici, è qualificata una operazione di «vendita» di energia, i cittadini sarebbero sistematicamente in credito d'imposta. Come d'altronde testimonia il caso del signor Fuchs, protagonista della vicenda finita davanti alla Corte.
Neppure l'Iva fatturata al gestore finirebbe nelle casse pubbliche, perché naturalmente il gestore avrebbe diritto di detrarla.
Non meno strampalate sono però le ragioni per le quali, secondo Il Sole-24 Ore di sabato 22 giugno, i cittadini dovrebbero, invece, stare tranquilli.
Partendo da una non meglio precisata precisazione dell'Agenzia delle entrate, che avrebbe escluso l'obbligo di partita Iva per i possessori di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, l'articolista dice (probabilmente per sentito dire) che la decisione della Corte non avrà diretto impatto in Italia perché «si basa sull'art. 4 della sesta direttiva Ue sull'energia, secondo cui costituisce attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità», norma che «avendo carattere facoltativo, non è stata recepita nel nostro ordinamento».
Sorvoliamo sul fatto che la sesta direttiva riguarda l'Iva e non l'energia, e tralasciamo pure altre considerazioni ultronee dell'articolista, quali quelle sull'inesistenza dell'obbligo di apertura della partita Iva per i proventi che sono qualificati redditi diversi, nonché il giudizio sulla marginalità dell'ipotesi che un privato chieda il numero di partita Iva per poter detrarre l'imposta sull'acquisto dei pannelli.
Ma attribuire «carattere facoltativo» alla norma che considera attività economica ai fini dell'Iva, tra l'altro, lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti stabili, è una enorme sciocchezza, come chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il diritto comunitario sa benissimo. Basti ricordare che, basandosi proprio su questa norma, anni addietro, le imprese immobiliari hanno vinto la battaglia contro il fisco nazionale, che considerava l'attività di locazione di immobili come mero godimento e non come attività economica ai fini Iva.
Detto questo, è vivamente auspicabile che l'Agenzia delle entrate trovi una soluzione al problema.
