Nessuna deroga sul collocamento obbligatorio per le aziende che svolgono attività di vigilanza, di prevenzione e primo intervento antincendio sia in ambito terrestre (musei, teatri, mostre ecc.) sia nei settori demaniale, marittimo e aeroportuale. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 19/2013, in risposta a un quesito dei consulenti del lavoro. La deroga, in particolare, concerne la possibilità di procedere al collocamento obbligatorio dei disabili soltanto nei servizi amministrativi. Deroga ordinariamente riconosciuta ai servizi di polizia, di protezione civile e di difesa nazionale, dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 68/1999 in ragione delle modalità con cui è svolta l'attività (incolumità, ordine pubblico, salute ecc.). I consulenti del lavoro hanno chiesto al ministero se la stessa deroga sia applicabile anche nei confronti delle «aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio». La risposta del ministero è negativa. Nonostante i predetti servizi specialistici di prevenzione e primo intervento antincendio, sia nel settore terrestre sia in quelli marittimo e aeroportuale, risultino connotati dalle caratteristiche dell'urgenza e dall'essere finalizzati alla tutela di beni di fondamento costituzionale, il ministero ritiene che si tratti di attività che non possono essere assimilate a quelle contemplate nell'ambito dei servizi di polizia, nella misura in cui le aziende non espletino l'attività di vigilanza in via esclusiva. Peraltro, aggiunge il ministero, tali aziende non sembrano poter essere ricomprese nel campo di applicazione della deroga (di cui al richiamato articolo 3, comma 4) anche perché la loro attività si estrinseca per lo più nell'espletamento di mansioni di semplice attesa e custodia. Infine, il ministero precisa che, invece, l'assimilazione delle imprese operanti nel settore della vigilanza privata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della deroga (assimilazione autorizzata con nota prot. n. 1238 il 20 luglio 2001), trova fondamento su un duplice ordine di condizioni: da un lato il possesso degli stessi requisiti psicofisici da parte dei soggetti impegnati nell'attività di vigilanza, dall'altro l'espletamento di tale attività in via esclusiva da parte degli istituti di vigilanza privata.