
Sicurezza
Per ciò che riguarda la valutazione rischi il ddl prevede l'individuazione con decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di settori di attività a basso rischio infortunistico, attraverso il ricorso a parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici Inail. Per le aziende operanti in tali settori sarà predisposto, con lo stesso decreto, un apposito modello semplificato con il quale attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Alle aziende a basso rischio infortunistico fa riferimento anche la norma di semplificazione del Duvri. È infatti previsto che nei settori meno pericolosi, la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori possano essere attuati con l'individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti professionali, che sovrintenda a tali attività. Inoltre, la tipologia di lavori o servizi per i quali non è obbligatoria la redazione del Duvri si estende a quelli la cui durata non sia superiore a dieci uomini-giorno, intendendo per tali l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. Il disegno di legge interviene anche sulla denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro. Intanto, viene cancellato l'obbligo di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio mortale o che abbia determinato inabilità al lavoro per più di tre giorni. Mentre è previsto che siano direttamente le autorità di pubblica sicurezza ad acquisire, tramite accesso telematico alla banca dati Inail, i dati relativi alle denunce di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.
Sempre in chiave semplificazione sarà adottato apposito decreto in merito agli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tenere conto, attraverso specifiche e idonee attestazioni, degli obblighi già assolti nei confronti del lavoratore, anche da altro datore di lavoro.
Certificazioni mediche
Intervenendo sul Testo unico della maternità (dlgs 151/2001) il pacchetto semplificazioni prevede che (dopo emanazione di apposito decreto ministeriale) il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto sia inviato all'Inps esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del servizio sanitario o convenzionato che lo rilascia, utilizzando il sistema di trasmissione già attivo per i certificati medici. Stessa sorte toccherà anche ai certificati di parto o di interruzione di gravidanza che saranno trasmessi dalla competente struttura sanitaria. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sarà sempre la lavoratrice a dover consegnare all'Inps sia il certificato con la data presunta del parto, sia la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.
©Riproduzione riservata