
Cosa cambia. Dal 18 giugno con decisione a maggioranza sarà possibile installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare negli edifici condominiali o nella parti private dei singoli condomini. Condomini che potranno deliberare la realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici dell'edificio e la produzione di energia. Sia attraverso impianti di cogenerazione sia attraverso fonti rinnovabili. A prevederlo è l'art. 7 della legge 220/2012 (che, come detto, entra in vigore il 18 giugno prossimo, decorsi sei mesi di tempo per prepararsi alle novità). La legge riforma l'intera disciplina del condominio. E l'art. 7 introduce un nuovo articolo nel codice civile: dopo l'articolo 1122 inserisce il 1122 bis. Questo dispositivo consente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modifiche di parti comuni, l'interessato ne dovrà dare comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea potrà anche stabilire modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia di stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell'edificio stesso. E, ai fini dell'installazione degli impianti di risparmio energetico, la stessa assemblea provvederà, dietro richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio.
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