Può essere sintetizzato in questi termini il parere che l'avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue ha depositato ieri, nei procedimenti riuniti C-618/11, C-637/11 e C-659/11, volti a stabilire se l'addebito agli inserzionisti, da parte di un'emittente televisiva, dell'imposta sulla videodiffusione vigente in Portogallo, dovuta dagli inserzionisti per la trasmissione e diffusione della pubblicità, ma versata all'erario dall'emittente fornitrice dei servizi pubblicitari in qualità di sostituto d'imposta, partecipi o meno alla formazione della base imponibile ai fini Iva di tali servizi.
Per una questione simile, si può pensare, in Italia, all'imposta erariale sui voli in aerotaxi recentemente istituita dal dl n. 201/2011.
Basandosi sugli effetti giuridici del meccanismo della sostituzione d'imposta, l'avvocato generale suggerisce alla corte di dichiarare che, ai fini del calcolo dell'Iva applicata ai servizi pubblicitari, le disposizioni della direttiva Iva impongono di includere nella base imponibile un tributo come l'imposta portoghese sulla videodiffusione, che è dovuta dagli inserzionisti, ma viene pagata dagli operatori televisivi a mezzo di sostituzione d'imposta e viene registrata in conti provvisori di terzi, qualora il rapporto giuridico pubblicistico d'imposta intercorra tra le autorità fiscali e gli operatori televisivi. Qualora invece, in relazione a detta imposta, il rapporto giuridico pubblicistico intercorra tra gli inserzionisti e le autorità fiscali, circostanza che dovrà essere appurata dai giudici nazionali, si dovrebbe dichiarare che il riaddebito dell'imposta non deve essere incluso nella base imponibile.
