Il decreto, emanato in base al Regolamento Ce n. 800/2008, dà attuazione all'articolo 20, comma 5-ter del dlgs n. 276/2003, introdotto dal dlgs n. 24/2012, in base al quale la somministrazione a termine «è libera» (cioè senza causale) per l'utilizzo di soggetti disoccupati percettori di Aspi o di mini-Aspi da almeno sei mesi; di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi; e di lavoratori svantaggiati.
Quest'ultima categoria viene ora definita dall'unico articolo del decreto in esame, in base al quale sono lavoratori svantaggiati:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuo minimo personale escluso da imposizione (4.800 euro);
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (Isced 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d'istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale;
c) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, ovvero coloro che sono occupati in settori in cui sia riscontrato il predetto differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla rilevazione sulle forze di lavoro Istat e appartengono al genere sottorappresentato.
