
Tutto ciò per effetto della lettura combinata della disposizione introduttiva del nuovo bonus sull'acquisto degli arredamenti. Tale nuova agevolazione è, infatti, inserita nel comma 2 dell'articolo 15 del decreto energia con la tecnica del richiamo espresso ad altra disposizione dello stesso articolo, il comma 1. Per comprendere meglio vediamo testualmente come si esprime la norma in questione: «ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione». Ma la detrazione di cui al comma 1 alla quale fa riferimento la norma richiamata è quella del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia, in vigore a far data dal 26 giugno 2012 per effetto delle disposizioni di cui al dl 83/2012.
Ecco dunque che una lettura orientata della disposizione può tranquillamente portare a ritenere che tutti coloro che si sono già avvalsi o si avvarranno, delle norme relative al bonus ristrutturazioni in misura pari al 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa ammissibile di 96 mila euro per unità immobiliare, potranno beneficiare anche dell'ulteriore agevolazione sull'acquisto dei mobili e arredi. Se pertanto un contribuente in possesso dei requisiti validi per la detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione sostenute, per esempio, nei primi mesi del 2013, avesse anche spese documentate e tracciate relative all'acquisto di mobili e arredi nel limite di spesa di 10 mila euro potrebbe accedere, nel silenzio della norma sulla data di ingresso del nuovo beneficio fiscale, a entrambi gli sconti nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014.
L'esempio da fare al riguardo potrebbe essere quello di un contribuente che ha sostenuto spese per ristrutturazione edilizia e arredi nel mese di febbraio 2013.
In un caso del genere il contribuente in sede di Unico 2014 porterà in detrazione le spese di ristrutturazione per un importo pari al 50% delle stesse nel limite di 96 mila euro per unità immobiliare e le spese aggiuntive per l'acquisto degli arredi per un importo pari anche in questo caso al 50% delle spese sostenute nel limite però di 10 mila euro.
Del resto per ottenere il bonus arredi non sono necessarie istanze da presentare né comunicazioni preventive da effettuare. L'unico elemento indispensabile è che tali acquisti siano finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione potendo pertanto risultare contestuali, precedenti o anche successivi alle spese di ristrutturazione.
Quanto alle formalità da rispettare per accedere a questa nuova agevolazione è chiaro che l'acquisto deve essere documentato da fattura intestata allo stesso soggetto che usufruisce anche del bonus sulla ristrutturazione dell'immobile. Quanto al pagamento della stessa, nel silenzio della norma, è comunque indispensabile che lo stesso sia avvenuto tramite strumenti tracciabili (bonifico in primis) che consentano la verifica a posteriori sia dell'effettivo pagamento che della data dello stesso.
Altro elemento che emerge dalla lettura del testo normativo riguarda il tipo di arredi che possono essere ammessi al nuovo bonus fiscale. Letteralmente la norma usa l'espressione di «acquisto di mobili» senza far riferimento al fatto che detti beni debbano essere fissi, come per esempio le cucine o gli armadi a muro, oppure possano essere anche non ancorati alle mura estendendo di fatto la platea degli acquisti agevolabili.
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