Il dlgs n. 124/2004 (riforma delle funzioni ispettive) ha introdotto due nuovi ricorsi. Il primo (art. 16) è proponibile alla direzione regionale del lavoro e riguarda solo le ordinanze ingiunzioni emesse dalle direzioni provinciali del lavoro; il secondo (art. 17) è proponibile al comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito ad hoc con il compito di decidere questioni attinenti la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro. Il primo ricorso viene deciso entro 60 giorni dal ricevimento; il secondo entro 90 giorni. In entrambi i casi, quando l'esito è negativo, è data facoltà di azionare la via giudiziaria; tuttavia, mentre nel primo caso il ricorso al giudice è proponibile entro 30 giorni dalla notifica dell'esito della prima impugnativa in via amministrativa, nel secondo caso è previsto un unico termine sia per il ricorso in via amministrativa (al comitato regionale) che per il successivo al giudice, con una mera sospensione nel caso di primo ricorso (amministrativo). Disciplina che, secondo la Corte, crea una evidente diversità di trattamento per situazioni analoghe.
