Nulla osta alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista attraverso personale qualificato e in possesso dei prescritti requisiti. Questo è l'importante principio contenuto nella sentenza del 20/05/2013 n. 5036 della seconda sezione del Tar Lazio. La disciplina di riferimento per l'esercizio dell'attività di estetista, ricordano i giudici, è dettata dalla legge n. 1 del 1990, dalla legge regionale del Lazio n. 33 del 2001 e dai regolamenti comunali. Con riferimento al comune di Roma, la disciplina è contenuta nel regolamento comunale adottato, con delibera n. 42 del 2006, ai sensi della quale i comuni sono tenuti a adottare specifici regolamenti volti a disciplinare, tra gli altri e per quanto qui interessa, le caratteristiche, la destinazione d'uso e le superfici minime dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista.
L'art. 2 del regolamento stabilisce che l'attività di estetista può essere svolta presso locali destinati ad altre attività, espressamente indicando, tra le altre attività, quella di acconciatore, di profumeria o di vendita di cosmetici, e prevedendone altresì l'esercizio presso palestre, alberghi, villaggi turistici, centri commerciali, ospedali, comunità, case di cura, case per ferie, studi cinematografici, televisivi e altre strutture similari.
Sebbene la disciplina regolamentare non preveda espressamente la possibilità di esercizio dell'attività di estetista presso le farmacie, secondo i giudici amministrativi, non può collegarsi a tale mancata previsione valenza ostativa a detta possibilità, dovendo ritenersi l'elenco delle attività presso i cui locali può essere svolta l'attività di estetista di carattere meramente esemplificativo, e non esaustivo.
