Sconto di pena all'imprenditore che, a causa della crisi finanziaria, commette bancarotta semplice e mancato versamento delle ritenute fiscali. In questi casi sussiste infatti una continuazione di reato se il giudice accerta un unico movente. È quanto affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 23905 del 3 giugno 2013, ha accolto il ricorso di un imprenditore sul punto della continuazione fra la bancarotta e il reato fiscale. La vicenda riguarda un 54enne di Vicenza che, durante un periodo di grave crisi economica della sua azienda, era stato accusato per bancarotta semplice e per omissione di versamento delle ritenute fiscali. Secondo il giudice di merito, nonostante i due illeciti fossero stati commessi nell'ambito della stessa gestione imprenditoriale, le pene erano separate, non sussistendo la continuazione di reato. Contro questo punto della motivazione del Gup di Vicenza la difesa ha fatto ricorso in Cassazione ottenendo, contrariamente al parere della Procura generale di Piazza Cavour, una vittoria. La prima sezione penale ha infatti accolto i motivi presentati del legale spiegando che, nel caso di specie, l'ordinanza accenna a un «unico movente», costituito dalle difficoltà economiche dell'impresa. Tuttavia, tenuto conto che la condanna per bancarotta deriva dalla mancata richiesta di sentenza di fallimento in proprio, pur in presenza di grave dissesto già nel 2003, e la condanna per il reato di cui all'art. 10-bis dlgs 274 del 2000 consegue al mancato versamento delle ritenute operate nei 2004 quale sostituto di imposta, il gup avrebbe dovuto accertare se l'imprenditore, consapevole delle gravissime difficoltà in cui si dibatteva la sua impresa e avendo deciso di non farla fallire, utilizzando per i pagamenti più urgenti o, comunque, per la prosecuzione dell'attività, tutte le somme che aveva a disposizione, avesse contestualmente deciso di non versare le somme trattenute a titolo di ritenute fiscali, appunto per utilizzarle nella prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Ora la causa tornerà al Gip di Vicenza che dovrà porre fine alla questione rideterminando la sanzione penale da applicare all'imprenditore tenendo conto, questa volta, del fatto che l'intento era unico e che quindi sussiste la continuazione fra i reati.