È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12961 del 24 maggio 2013, ha accolto il secondo motivo del ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria.
Ad avviso dei giudici con l'Ermellino, la prova che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, o non lo è stata tra i soggetti che figurano nella fattura, o che essa sottende un'operazione fraudolenta cui il cessionario sia partecipe può essere fornita anche mediante presunzioni, come espressamente prevede, per l'Iva, l'art. 54, co. 2, del dpr n. 633/72 (analoga previsione e contenuta, per le imposte dirette, nell'art. 39, co. 1, lett. d del dpr n. 917/86). Presunzioni che costituiscono pieno iure elementi probatori capaci di confermare l'esistenza degli elementi appena descritti per giustificare la consapevolezza del carattere evasivo dell'operazione ai fini Iva. Non per questo viene meno, tuttavia, il principio generale per cui è il fisco a dover dimostrare la buona fede del contribuente. Sicuramente sapere di aver avuto a che fare o non essersi accertati di aver contrattato con un esportatore abituale è una presunzione che, da sola, legittima l'accertamento della maggiore Iva.
Questo anche perché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la lotta contro le evasioni, le elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e anche incoraggiato dalla direttiva Iva 112/2006. Ora il caso andrà rivalutato dalla Ctr Emilia Romagna.
