
Nel processo tributario spetta al ricorrente indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo. L'articolo 37 del dl 98/2011 prevede il pagamento del contributo unificato per proporre i ricorsi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, senza distinzioni di sorta. La misura del contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200.000 euro. Per determinare l'importo del contributo occorre fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dal fisco con l'atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. Nei giudizi tributari, dunque, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l'omesso adempimento. Come precisato nella direttiva ministeriale 2/2012, però, la sanzione non deve essere applicata se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore o la parte lo indichino in un atto successivo, datato e sottoscritto, ma non oltre 30 giorni dalla data di deposito, anche se l'impugnazione viene proposta a mezzo posta.