
Tra l'altro, le regole sulla videsorveglianza (provvedimento generale dell'8 aprile 2010) prevedono che i cartelli devono essere collocati prima del raggio di azione delle telecamere. Le uniche informazioni, peraltro insufficienti, erano scritte su un cartello di piccole dimensioni (15x15 cm), affisso a tre metri di altezza nell'ingresso del luogo di lavoro.
Il garante ha ravvisato, quindi, la violazione delle norme specifiche di privacy, ma anche delle disposizioni sul divieto di controllo a distanza dei lavoratori (articolo 4 legge 300/1970).
Di conseguenza il garante ha disposto il divieto del trattamento di dati personali mediante gli apparati di ripresa occultamente installati presso la sede della società, con obbligo per la società di sola conservazione dei dati eventualmente registrati ai soli fini di consentire l'attività di accertamento da parte delle competenti autorità e la tutela dei diritti degli interessati.
In materia va ricordato che si deve certamente evitare di esporre le telecamere ad atti vandalici, ma i cartelli devono essere idonei a informare della presenza di strumenti di ripresa.
Con altri tre provvedimenti il garante si è occupato di marketing selvaggio, comminando sanzioni per un totale di 800 mila euro a due importanti società di servizi informatici, specializzate nel settore delle banche dati e a un operatore di telecomunicazioni.
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