È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11633 del 15 maggio 2013, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La vicenda riguarda un contribuente al quale era stato notificato un accertamento basato sul solo scostamento dagli standard di settore. Nella fase amministrativa il contribuente non aveva voluto ridurre il reddito risultato dall'accertamento. Non aveva voluto, cioè, fare una sorta di transazione e chiudere la vicenda ma aveva scelto di procedere con la normale attività accertativa. Di fronte ai alla ctp e alla ctr la donna aveva vinto in quanto per i giudici di merito il solo scostamento dallo studio era del tutto insufficiente ai fini dell'accertamento.
Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto spiegando che il giudice piemontese non ha tenuto conto del fatto che il contraddittorio endoprocedimentale pur da egli stesso ritenuto di «enorme rilevanza» nella fattispecie non aveva dato esito positivo a causa del rifiuto del contribuente di accettare una proposta di riduzione avanzata dall'Ufficio (con richiesta, anzi, di procedere con metodo ordinario), senza tuttavia, almeno stando a quanto risulta dalla sentenza, che la stessa contribuente avesse fornito, in quella sede, specifiche prove della inapplicabilità dei parametri al caso concreto. Ciò, in base al principi sugli studi di settore, legittimava l'Ufficio all'emissione dell'avviso di accertamento sulla base dello scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dallo standard applicabile, senza necessità, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, di ulteriori riscontri.
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