Questo è quanto si rileva dalla sentenza n.45/32/13 della Ctr di Milano, depositata lo scorso 11 aprile nella segreteria meneghina.
La pronuncia si inserisce nell'ampio quadro delle metodologie utilizzate dagli agenti del fisco per le rettifiche delle compravendite di immobili, oggetto di recenti interventi significativi della giurisprudenza di merito e legittimità.
Di recente, la Ctr del Lazio (pronuncia n.86/21/13, commentata su ItaliaOggi Sette del 29 aprile) ha sentenziato una bocciatura per le rettifiche basate sul c.d. metodo misto, composto dall'utilizzo simultaneo di due diversi metodi di valutazione, comparativo e reddituale, incompatibili tra loro.
La Cassazione, invece, nell'ordinanza n.3262/13 (su ItaliaOggi del 22 febbraio), ha sostenuto la necessità di allegare gli atti relativi ai trasferimenti similari presi a base nelle verifiche comparative, a pena di nullità dell'atto impositivo, concetto poi ribadito dalla Ctp di Reggio Emilia nella sentenza n. 59/03/13 (su ItaliaOggi del 12/03). Con la pronuncia della Ctr Lombardia in commento si aggiunge un ulteriore tassello al panorama appena descritto.
Il collegio meneghino ha sostenuto l'illegittimità di un avviso di rettifica e liquidazione, relativo ad alcune compravendite immobiliari, basato su tre elementi portanti: i dati Omi, la presenza di mutui contratti dagli acquirenti per importi superiori al prezzo dichiarato negli atti, le dichiarazioni rese dagli acquirenti sul pagamento di corrispettivi extra fatturazione.
Nel caso dei dati Omi, gli stessi sono stati retrocessi a presunzione semplice, con effetto retroattivo, dalla Comunitaria 2008, e rappresentano dunque un mero indizio.
Quanto ai mutui, osserva la Ctr, non possono essere assunti a base della ripresa poiché è plausibile che gli importi siano più alti rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile, posto che gli acquirenti sostengono anche «i costi notarili, le imposte e le spese per gli arredi». Infine, le dichiarazioni degli acquirenti possono, al più, «ritenersi affermazioni su notizie di reato, comunque prive di riscontro probatorio».
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