Se il cantiere dell'appaltatore è pericoloso la responsabilità si estende anche al subappaltatore. Gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica,. Quest'ultimo, infatti, ha l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere mai titolare dei poteri direttivi generali. Questo è il principio giuridico contenuto nella sentenza del 7 /5/2013 n. 19505, della terza sezione penale, della Corte di cassazione. Il fatto in sintesi: un subappaltatore veniva condannato alla pena di 550 euro per avere omesso di predisporre che una gru a rotazione bassa fosse munita di apposita recinzione. L'imputato lamentava, in primo luogo con riferimento alla violazione relativa alla assenza di recinzione della gru a rotazione bassa, che non è stato considerato che egli, operante nel cantiere impiantato ed organizzato da altri unicamente come subappaltatore, aveva espressamente vietato ai propri dipendenti di usare detta gru di cui egli non era, infatti, proprietario. Del resto lo stesso ispettore del lavoro intervenuto in loco non aveva verificato a chi appartenesse la gru. I giudici di cassazione ricordano che le disposizioni normative riguardanti l'antinfortunistica, con specifico riguardo all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore.