Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10647 del 7 maggio 2013, ha accolto il ricorso di un contribuente.
In particolare ad avviso della sezione tributaria il contribuente che abbia commesso un errore a suo danno nella compilazione della denuncia dei redditi può emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura di rimborso di cui all'art.38 del dpr n. 602/1973. Inoltre, la correzione è possibile pure in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in base alla dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il limite previsto dal comma 3 dell'art. 19 del dlgs n. 546 del 1992 (secondo cui la cartella sarebbe impugnabile solo per vizi propri), perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l'errore del contribuente, e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa.
La decisione è interessante perché sottolinea come la come l'atto impositivo sia impugnabile non solo per vizi propri ma anche per cause esterne come l'errore in dichiarazione.
Ora gli atti torneranno alla commissione tributaria regionale del Veneto che, nel riconsiderare la causa, dovrà tenere presenti i principi di diritto affermati in sede di legittimità.
