
L'amministrazione finanziaria si spinge a riconoscere per analogia l'esistenza di un nuovo «esempio positivo» di stabile organizzazione, pur non previsto dalla legge (si veda ItaliaOggi del 4 maggio scorso). L'articolo 38 del dl n. 179/2012 ha stabilito che per le compagnie aeree «l'espressione “base” identifica un insieme di locali e di infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività».
Tale definizione, secondo l'Agenzia, contiene tutti quegli elementi richiesti dall'articolo 5 del modello Ocse e, di riflesso, dall'articolo 162 del Tuir: l'esistenza di una sede di affari, la tendenziale fissità spaziale e temporale dell'insediamento, nonché lo svolgimento dell'attività d'impresa attraverso tale base fissa.
In condizioni normali, ciò sarebbe sufficiente ad attrarre in Italia la tassazione dei redditi conseguiti nel paese. Lo specifico caso dell'aviazione civile, tuttavia, ha meritato una norma speciale del modello Ocse (articolo 8), che prescrive l'assolvimento integrale degli obblighi fiscali nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa. Anche in presenza di una o più stabili organizzazioni localizzate all'estero.
La possibilità di avvalersi di regimi fiscali più soft nel paese Ue di provenienza ha comportato una «corsa ai ripari» a livello comunitario. Già nel 2006 la Francia ha adottato un decreto relativo alle «bases d'exploitation» delle compagnie aeree, mentre nel maggio 2012 il regolamento Ue n. 465/2012 ha introdotto ai fini della sicurezza sociale il concetto di «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina. Lo scorso anno è toccato all'Italia con il dl n. 179/2012, con effetti già sul 2012, dando tuttavia luogo ad alcuni dubbi interpretativi nel coordinamento con le vigenti norme convenzionali.
Con la circolare n. 12/E le Entrate ammettono espressamente la prevalenza della fonte convenzionale sul diritto interno. Principio sancito peraltro dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, a salvaguardia del necessario adeguamento agli obblighi internazionali fissato dall'articolo 117 della Costituzione.
Ragionando «per differenza», proprio dal modello Ocse giunge però la soluzione individuata dal fisco: tassare in esclusiva in Italia solo i profitti ricavati dalla compagnia estera sui voli nazionali, con le regole recate dall'articolo 7 della convenzione. La qualifica di stabile organizzazione comporta d'altronde gli obblighi strumentali previsti dalle norme tributarie. Incluso quello di tenere le scritture contabili ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del dpr 600/1973, rilevando in maniera distinta la gestione imputabile alla base. Ed è proprio da lì che i contribuenti dovranno partire per «spacchettare» i risultati economici ai fini del calcolo delle ritenute, delle imposte dirette e dell'Irap. Ferma restando, puntualizzano le Entrate, la possibilità per i verificatori di individuare una stabile organizzazione occulta per gli esercizi ante-2012 «ogniqualvolta risultino rispettati i requisiti previsti dall'articolo 162 del Tuir o della convenzione eventualmente applicabile».
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