È questa la situazione che si va via via formando in relazione ai molti accertamenti che sono in discussione in questo periodo di fronte alle commissioni tributarie e che si basano, per i periodi di imposta 2007 e 2008, sulle disposizioni del vecchio articolo 38 del dpr n. 600 del 1973 e sul relativo strumento attuativo cioè il decreto del settembre 1992. Negli ultimi giorni sono arrivate diverse decisioni (tra le altre la commissione di Reggio Emilia e Torino) in base alle quali emerge ormai un quadro chiaro: nella maggior parte dei casi l'accertamento che si fonda sul vecchio redditometro è del tutto insostenibile sia in fatto che in diritto.
La struttura del vecchio redditometro
Il vecchio redditometro, utilizzabile ai fini degli accertamenti sino a tutto il periodo di imposta 2008, si fonda come noto in gran parte sulla coefficientazione di alcuni beni indice di capacità contributiva che, in astratto, dovrebbero rappresentare la spesa di gestione sostenuta dal contribuente per mantenere ogni anno gli stessi. In altri termini, viene identificato un reddito che il contribuente dovrebbe guadagnare al fine di sostenere le spese di gestione di un bene che viene in modo del tutto apodittico coefficientato.
A questo si aggiunge la quota di spesa corrente nonché la quota di incrementi patrimoniali.
Il risultato che si ottiene miscelando queste componenti è in molti casi palesemente assurdo, basti pensare all'ipotesi di contribuenti che, indebitandosi per l'acquisto di una casa dovrebbero dichiarare, secondo i coefficienti, un reddito di quattro o cinque volte superiore a un risultato già amplificato per effetto dei coefficienti stessi. Un effetto, dunque, del tutto distorsivo.
Nonostante alcune prese di posizione dell'amministrazione finanziaria a livello centrale, avviene spesso che presso gli uffici periferici si applichi il redditometro in modo molto rigoroso costringendo il contribuente ad andare in contenzioso quando, con un minimo di buon senso, la vicenda potrebbe chiudersi in via amministrativa.
Si è assistito a casi nei quali l'amministrazione finanziaria ha notificato accertamenti basati sul redditometro a persone che, per gli anni interessati erano in carcere o sottoposti a terapie mediche particolari che, in via di autotutela, non sono stati annullati.
Naturalmente, ha provveduto il giudice tributario a rimettere le cose a posto.
Le difese rispetto agli accertamenti
Nelle sentenze recenti in tema di vecchio redditometro, si assiste a una definizione di quella che può essere una logica linea di difesa che potrebbe fondarsi, anche, sulla opposizione dei risultati del nuovo redditometro che la stessa agenzia delle entrate definisce, sicuramente a ragione, uno strumento molto più affidabile del vecchio.
Questo anche se, comprensibilmente e per motivi istituzionali, la circolare n. 1 del 2013 afferma che i due strumenti sono radicalmente diversi e il risultato di uno non può essere prova contraria rispetto all'altro.
Nonostante questa affermazione, lo si ripete comprensibile da un punto di vista istituzionale, i giudici stanno affermando un concetto del tutto logico: se il nuovo redditometro è così affidabile come dice l'agenzia, il suo risultato, laddove migliore del risultato del vecchio può essere un utile prova contraria. Ciò anche considerando come il vecchio redditometro rappresenta una presunzione semplice mentre il nuovo, molto più logicamente, mette in fila le spese effettivamente sostenute dal contribuente con un coefficiente pari ad uno.
Un esempio può far comprendere meglio il concetto. Se un contribuente ha speso 10 mila euro per un collaboratore familiare nel 2008, secondo il vecchio redditometro dovrebbe guadagnare dieci volte di più, mentre, la stessa spesa per il 2009 pesa per 10 mila euro senza alcuna moltiplicazione. Altra linea che sta emergendo in sede di decisioni giurisprudenziali è quella della assenza, nella vecchia norma, di una qualsiasi necessità di dimostrare un nesso diretto tra la spesa sostenuta dal contribuente e le presunzioni recate dalla legge. In altri termini, una volta dimostrata la disponibilità per l'anno oggetto di accertamento, pretendere che vi sia un nesso diretto tra questa disponibilità e le diverse tipologie di spese, rappresenta una pretesa assurda e non prevista dalla legge che si esprime, nel vecchio articolo 38, in termini quantitativi.
Come pure appare poco comprensibile, il comportamento di alcuni uffici che non accettano il fatto che un contribuente potrebbe avere accumulato, diversi anni prima dell'accertamento una sostanziosa disponibilità economica che consente negli anni successivi di spendere senza necessariamente produrre un reddito corrente. È auspicabile che la giurisprudenza proceda su questa linea in modo tale da affossare definitivamente uno strumento di cui sicuramente non si sentirà la mancanza. Mentre, al contrario, le basi di ragionamento del nuovo redditometro appaiono del tutto logiche e condivisibili.
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