
Insomma il contribuente, cittadino o azienda che sia, va tutelato dalle sanzioni pesanti rese meno gravose dalle riforme legislative.
«In forza dello ius superveniens», ha motivato il Collegio di legittimità, più favorevole-correlabile anche allo Statuto del contribuente, «può affermarsi che, in tema di sanzioni tributarie, all'abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie subentrato il principio del favor rei nella sua duplice prospettazione; nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa si applica la legge più favorevole».
C'è di più. Il giudice può anche decidere per la sanzione meno salata d'ufficio, senza un'esplicita richiesta di parte. Unico limite è quello per cui sul contenzioso concernente tale sanzione non si sia già formato il giudicato. Infatti, chiarisce ancora la Cassazione «il principio trovi applicazione anche d'ufficio e in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che via sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo». Insomma ora la nota banca dovrà comunque corrispondere le sanzioni per non aver versato in favore di molti suoi dipendenti delle ritenute ma le sanzioni non saranno quelle maggiori previste dalle norme in vigore al momento dell'infrazione e dell'accertamento, ma saranno quelle ridotte da disposizioni successive di dieci anni.
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