
Ma quali sono i criteri per accedere all'opportunità? Innanzitutto, lo «stop» al versamento non può essere richiesto se vi sia stato «un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato», si è esclusi, poi, se si usufruisce già di forme di agevolazioni pubbliche, e in presenza di «un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra (del primo criterio indicato dal Mef, ndr), purché garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione, e sia efficace nel periodo di sospensione stesso».
Il via libera arriva per mutui non oltre 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30 mila ed è legato «al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi» relativi al mutuatario, successivamente alla stipula del contratto», nei tre anni antecedenti la richiesta: «Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione», poi «cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3, del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione», infine morte o riconoscimento di handicap grave (invalidità civile non inferiore all'80%).
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