
Esistono, sul punto, diversi orientamenti. Secondo una lettura particolarmente restrittiva della norma, alcuni uffici fiscali sostengono l'esclusione completa dall'agevolazione, considerato che la stessa è ancorata alla indefettibile condizione che entrambi i coniugi, in comunione legale, siano in possesso dei requisiti. Un secondo orientamento, affermato dall'amministrazione finanziaria nella circolare 38/E del 2005, propende invece per un'agevolazione parziale, per cui spetterebbero i benefici nella misura del 50% del totale.
Di diverso parere la Commissione regionale laziale che, richiamando principi della Suprema Corte, giunge a conclusioni differenti dall'Agenzia delle entrate (e dalla sua circolare) e riconosce la spettanza del beneficio completo, secondo la tesi più favorevole al contribuente.
Nella sentenza si legge che il parere espresso dall'amministrazione nella circolare, che subordina la fruizione del beneficio alla dichiarazione di rito (da esprimere al momento dell'atto) «esaspererebbe il principio di personalità del consenso al punto che il coniuge non costituto nell'acquisto non potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali, non avendo espresso alcuna specifica volontà al riguardo». Il beneficio completo, invece, ispirato dalla volontà di facilitare la famiglia nell'acquisto di una propria residenza familiare, «spetta anche nel caso in cui i requisiti prima casa sono posseduti dal coniuge contraente e dei quali è invece sfornito il non contraente».