Se il ricorso è stato notificato al fisco per posta il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio scatta dalla data di spedizione della raccomandata. Non rileva, pertanto, il giorno di ricevimento da parte dell'ufficio. E la tardiva presentazione della documentazione alla commissione tributaria comporta inevitabilmente l'inammissibilità del contenzioso. Così si è espressa la Ctp Reggio Emilia con la sentenza n. 97/3/13, resa il 17 aprile scorso. Il caso vedeva un contribuente opporsi a una cartella esattoriale da oltre 218 mila euro, recapitata a seguito di un accertamento non opposto e quindi divenuto definitivo. L'Agenzia delle entrate eccepiva però la tardività della costituzione in giudizio del soggetto. L'articolo 22 del dlgs n. 546/1992, infatti, stabilisce che il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso (da effettuarsi entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione) deve depositare in segreteria la documentazione originale e la prova dell'avvenuta notifica. Dagli atti in causa emergeva che il ricorso era stato inoltrato dal contribuente alle Entrate tramite il servizio postale in data 3 luglio 2012. La costituzione in giudizio era invece avvenuta il 18 settembre. Con un giorno di ritardo, secondo l'amministrazione finanziaria. Pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre, infatti, il 30° giorno dalla spedizione cadeva il 17 settembre. A opinione del ricorrente, invece, la costituzione era avvenuta regolarmente, poiché il «dies a quo» coincideva con il giorno di ricezione della raccomandata da parte dell'ufficio. La Ctp reggiana richiama la giurisprudenza contrastante della Cassazione. La Suprema corte, infatti, da un lato ha optato per l'interpretazione che prende a riferimento la data di spedizione (sentenza n. 20262/2004), dall'altro lato si è espressa per il giorno di ricevimento (sent. 12185/2008). I giudici di prime cure sposano il primo orientamento, per analogia con un'altra disposizione del dlgs n. 546/1992, vale a dire l'articolo 16. «Sillogisticamente», chiosano i giudici emiliani, «deve concludersi che i 30 giorni per la costituzione in giudizio decorrono dalla spedizione della raccomandata con cui si inoltra il ricorso». Da qui l'inammissibilità del ricorso e la condanna del contribuente a risarcire alle Entrate le spese del giudizio.
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