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Il fisco agevola le società e associazioni sportive

del 25/04/2013
di: di Beatrice Migliorini
Il fisco agevola le società e associazioni sportive
Regime fiscale a maglie larghe per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Questo purché le associazioni risultino essere sempre in grado di fornire i riscontri contabili necessari e il rapporto associativo risulti essere effettivo. Questo il contenuto della circolare 9/E dell'Agenzia delle entrate, pubblicata ieri, avente ad oggetto i quesiti relativi alle disposizioni tributarie ad hoc per le società sportive. Prima di addentrarsi nella risposta ai quesiti, le Entrate ricordano che sono autorizzate a usufruire del regime fiscale agevolato, consistente nella possibilità di determinare il reddito imponibile e l'Iva in modo forfettario, le società e le associazioni sportive che abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore 250 mila euro. A questo riguardo, il primo quesito si concentra sulle possibili conseguenze derivanti dalla mancanza di annotazioni riguardanti l'Iva e i proventi relativi alle attività commerciali. Il secondo, sulla mancanza del rendiconto riguardante i proventi realizzati sia nello svolgimento di attività commerciali, sia tramite raccolte pubbliche di fondi. In merito ai primo quesito l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che l'associazione sportiva che non ha adempiuto agli obblighi di annotazione, può comunque continuare a godere delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991, purché però sia in grado di fornire, in caso di accertamenti, tutta la documentazione utile alla determinazione sia del reddito sia dell'Iva. Tutto questo fermo restando che, gli enti sportivi interessati, non sono esentati dall'obbligo di fatturazione, né per le prestazioni di sponsorizzazione, né per le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, né per le prestazioni pubblicitarie. Per quanto riguarda, invece, la stesura del rendiconto, la mancanza di questo adempimento non comporta di per sé l'inapplicabilità della norma sull'esclusione dall'Ires per i proventi realizzati, a patto però che, sempre in caso di accertamento, i dati da inserire nel rendiconto siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell'ente sportivo dilettantistico. A questo proposito le Entrate precisano che il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991, deve essere calcolato applicando all'ammontare dei proventi conseguenti nell'esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività nella misura del 3% e aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali. L'ultimo quesito posto dalle associazioni, riguarda invece i presupposti a monte per poter aderire al regime fiscale agevolato. In particolare, quanto siano in grado di incidere negativamente, degli inadempimenti di tipo formale, come per esempio, la mancanza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, o il mancato inserimento degli stessi nel libro dei soci.

A questo riguardo, l'Agenzia fa presente come l'effettività del rapporto associativo costituisca presupposto essenziale per il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla legge. Questo al fine di evitare l'uso distorto dello strumento associazionistico. Ciò premesso, l'adozione di modalità diverse da quelle tradizionali di convocazione dell'assemblea, tramite ad esempio l'invio di e-mail agli associati, o l'assenza di un elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali, non sono elementi sufficienti di per sé a determinare la decadenza dei benefici fiscali previsti dalla legge 398/1991, qualora, però, risultino posti in essere dall'associazione comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.

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