Equitalia dunque, dopo le segnalazioni del vuoto normativo, in attesa che sia proprio una norma a intervenire, e correggere il tiro, sulle procedure di pignoramento presso terzi prova a tamponare il rischio per le fasce più deboli di contribuenti, ideando una procedura scaglionata, in due tempi, per i pignoramenti presso terzi nel caso di dipendenti e pensionati che sul conto corrente abbiano come liquidità quella quasi esclusivamente dell'accredito dello stipendio.
Per la norma, articolo 72-ter del dpr 602/73, infatti, il pignoramento scaglionato dello stipendio o della pensione può essere effettuato solo quando l'emolumento è per così dire ancora in carico al datore di lavoro e per i seguenti importi: il concessionario della riscossione, in deroga alle ordinarie previsioni del codice di procedura civile, potrà pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità equipollenti percepiti dal debitore nelle seguenti misure: un decimo per importi fino a 2 mila euro, un settimo per importi da 2 mila a 5 mila euro.
Per gli importi superiori il pignoramento esattoriale tornerà a coinciderà con quello stabilito dalle disposizioni del codice di procedura civile nella misura più elevata pari a un quinto (si veda ItaliaOggi del 10/04/2013). Una volta accreditato su un conto corrente infatti la somma diventa disponibilità liquida del conto senza distinzioni. Lo stesso Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate e presidente di Equitalia ha avuto modo, durante l'audizione alla camera sul decreto pagamenti p.a. (si veda ItaliaOggi del 20/04/2013) che il decreto semplificazioni (dl 12/2012) ha creato una lacuna normativa perché creando la confusione di quanto accreditato e la disponibilità sul conto corrente impediva di attribuire le voci alle singole entrate e operare un qualche distinguo.
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