
Il redditometro, soprattutto nella sua «nuova» versione come emerge dal decreto di fine 2012 è uno degli argomenti di natura tributaria che catalizzano maggiormente l'attenzione degli operatori del settore. In linea di principio, si deve ritenere che il lavoro fatto per migliorare lo strumento di accertamento destinato alle persone fisiche possa condurre a risultati meno aleatori e talvolta assurdi che si generano applicando il vecchio strumento. In questa fase, infatti, una delle questioni che maggiormente ricorrono è quella legata alla possibilità di fronteggiare gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008 dimostrando, di fatto, che le contestazioni riferibili a questi anni non sarebbero mai emerse sulla base dei nuovi principi più «raffinati». Sul punto, l'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 1 del 2013 afferma che i due strumenti non si parlano e l'uno non può costituire una eccezione rispetto all'altro. In altri termini, laddove un contribuente voglia proporre i risultati ottenuti con il nuovo redditometro ad esempio in sede di contraddittorio su un anno interessato dal vecchio redditometro, l'Agenzia si opporrà al riconoscimento del risultato più favorevole. Se la risposta dell'amministrazione finanziaria può essere compresa da un punto di vista istituzionale, la stessa presenta gravi carenze da un punto di vista tecnico e pratico. Basti pensare al funzionamento dei due strumenti: con il vecchio redditometro i beni vengono coefficientati in termini di reddito presunto espresso mentre con il nuovo la spesa viene assunta con un peso di uno ad uno. Si immagini, ad esempio, il caso di un contribuente che, nel 2008, ha sostenuto oneri per un collaboratore familiare pari a 5 mila euro che, per lo stesso periodo di imposta, esprimono un reddito presunto di 50 mila euro, quando, nella medesima situazione, per il 2009 il peso dell'onere in questione è esattamente 5 mila euro. Quindi, qualcuno dovrà spiegare come mai, con un solo anno di differenza, il contribuente rischia di essere considerato un evasore per un periodo di imposta e come un contribuente «specchiato» l'anno successivo. Ben venga dunque l'indicazione dei giudici di Reggio Emilia quando affermano che il nuovo redditometro può essere opposto al risultato del vecchio. C'è da dire che, rispetto al vecchio redditometro che finalmente esaurirà i suoi effetti alla fine del 2013 si assiste ancora a un orientamento da parte degli uffici che suscita molte perplessità in quanto palesemente inconferente rispetto alla norma. In molti casi, l'ufficio richiede il cosiddetto nesso eziologico tra le disponibilità del contribuente e il reddito presunto espresso dai coefficienti. Un confronto che non ha nessun senso normativo né logico posto che si confrontano un dato certo (la disponibilità) con un dato determinato matematicamente attraverso i coefficienti. Oppure nei casi in cui venga dimostrato il venir meno dello scostamento per un periodo di imposta sui due oggetto di accertamento. In questo caso, nonostante una isolata e non condivisibile pronuncia della giurisprudenza di legittimità del 2005, è difficile comprendere come gli uffici possano sostenere questa tesi quando nella motivazione degli avvisi di accertamento basati sul vecchio redditometro si usa la locuzione «anche» riferendo lo scostamento a un altro periodo di imposta. Se lo scostamento viene meno rispetto a un periodo di imposta ci si deve chiedere come sia possibile giustificare l'utilizzo del termine «anche» che presuppone almeno due elementi e non solo uno. Sotto questi aspetti il nuovo redditometro dovrebbe rimuovere situazioni insostenibili da un punto di vista dell'applicazione della vecchia norma che, come noto, costituisce però una mera presunzione semplice. L'altro aspetto che deve essere messo in luce leggendo la sentenza dei giudici di Reggio Emilia riguarda la disapplicazione del decreto del 24 dicembre 2012. Onestamente non si comprende cosa i giudici vogliano intendere nel momento in cui sono chiamati a pronunciarsi su una questione che non riguarda il periodo di imposta di avvio del nuovo redditometro a meno che, richiamando il discutibile contenuto della ordinanza del giudice di Pozzuoli, i giudici emiliani non abbiano voluto dare un doppio segnale in tema di accertamento redditometrico riferito sia al vecchio che al nuovo. Diventa però difficile comprendere, come sia possibile, nel momento in cui si afferma che il nuovo redditometro è migliore del vecchio e dunque serve da prova contraria, indicare che il decreto su cui si basa il nuovo redditometro sarebbe da disapplicare.
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