a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Tale verifica deve essere posta in essere:
1) quando si instaura un rapporto continuativo;
2) quando venga eseguita un'operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate;
3) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (in tal caso le banche si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui all'art. 41 del dlgs 231/07);
4) quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela (per esempio, nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato; in caso di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).
Particolare attenzione (adeguata verifica rafforzata) deve essere prestata dalle banche quando si trovano di fronte a clienti che utilizzino banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) in quanto ciò presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, agevolando il trasferimento di importi elevati e favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili. Il provvedimento evidenzia che il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente disincentivabile. Pertanto, in presenza di tali operazioni di deposito, prelievo o pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro, gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare le ragioni del comportamento. In mancanza di ragionevoli motivazioni scatta l'obbligo di astensione dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo.
