
La Ctr di L'Aquila si è recentemente espressa sulle modalità di accertamento che hanno utilizzato Guardia di finanza e Agenzia delle entrate in merito al controllo effettuato sull'emissione degli scontrini presso attività commerciali.
Come riportato dalle decisioni della Ctr: «È quindi evidente che il solo elemento costituito dalla mancata corrispondenza tra le risultanze del pos e gli scontrini fiscali non è significativo della mancata emissione degli scontrini stessi». Pertanto, viene confermata la prassi commerciale, per i clienti conosciuti dall'esercente, di non far pagare l'intera somma dovuta al momento dell'acquisto del capo, pur ricevendo lo scontrino fiscale per l'intero importo del prezzo.
È stata la sez. IX della Ctr di L'Aquila sez. staccata di Pescara che ha depositato, lo scorso 27 marzo, ben 30 sentenze (n. 188/09/13 e seguenti) che fanno seguito alle 23 sentenze, già depositate, dalla sez. X con le quali sono stati rigettati tutti gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate in merito agli atti di contestazione, emessi nei confronti di un'attività di commercio di abbigliamento uomo-donna, relativamente ai riscontri dei pagamenti avvenuti con sistema pos (ricevute bancomat/carta di credito) con le ricevute e gli scontrini fiscali.
La vicenda parte da un contenzioso nato a causa di ben 187 Pvc emessi dalla Gdf, tutti poi divenuti atti di contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate, a seguito di un accesso presso un negozio di abiti di moda uomo-donna. Il controllo eseguito da parte dei militari era stato quello di comparare gli importi, le date e gli orari degli scontrini fiscali emessi con quelli dei pos nel corso dei tre mesi precedenti la data di ispezione.
Ogni atto di contestazione irrogava la sanzione pecuniaria per mancata emissione di scontrino fiscale, ai sensi dell'art. 6 comma III e IV del dlgs 471 del 97, di importo minimo pari ad euro 516.
A queste si aggiungeva l'irrogazione, da parte della Direzione regionale, della sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da tre giorni a un mese (da uno a sei mesi per importi superiori a 50 mila euro).
Il contribuente, immediatamente, provvedeva a presentare istanza di sospensione per la sanzione accessoria alla Ctp di L'Aquila, e ricorreva per i 187 atti alla Ctp di Chieti.
Le Commissioni provinciali, ritenute motivate le doglianze del ricorrente, accoglievano i ricorsi condannando l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio.
Successivamente, l'ufficio, riteneva di dover proporre appello a 53 delle sentenze emesse.
Le decisioni della Ctr, rigettando tutti gli appelli proposti dall'Ae, hanno confermato quanto deciso già dalle Commissioni di prime cure.
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