
Co.co.co. nei call center. I chiarimenti riguardano il dl n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134/2012) che ha introdotto due novità alla disciplina del lavoro a progetto nei call center. La prima riguarda i requisiti per la stipulazione delle collaborazioni da parte di call center che svolgono attività cosiddetta outbound; la seconda riguarda i call center intenzionati a delocalizzare le proprie attività.
La dimensione del call center. Entrambe le novità sono previste dall'articolo 24-bis del dl n. 83/2012, in vigore dal 12 agosto 2012, il quale al comma 1 stabilisce che le nuove misure «si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti». Nonostante la norma, per il ministero il limite dimensionale è relativo al solo adempimento a carico dei call center che devono delocalizzare l'attività.
Deroga per i co.co.co. La prima novità riguarda i call center che svolgono attività outbound; come detto, anche se il dl n. 83/2012 stabilisce che interessa solo i call center con «almeno 20 dipendenti», il ministero ritiene invece che si applichi a tutti i call center «a prescindere dal requisito dimensionale». Per quanto concerne la tipologia di attività (quella outbound), non essendoci una definizione di legge, il ministero ricorre alla circolare n. 17/2006 ai sensi della quale tali attività sono definite come quelle «nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile a un singolo committente». La novità permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto «sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento». Per il ministero, la corresponsione del predetto corrispettivo è condizione per la sottoscrizione di co.co.co. senza progetto, per cui la stessa corresponsione assume una «funzione autorizzatoria». Da ciò ne fa derivare che, nei casi di collaborazione con mancata pattuizione di corrispettivi «definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento», la co.co.co. andrà ritenuta illegittima con conseguente riconduzione a quella che costituisce la «forma comune di rapporto di lavoro», e cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La comunicazione preventiva. La seconda novità riguarda tutti i call center e, per il ministero si applica «alle attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti». E non è tutto. Infatti, nonostante la disposizione stabilisca espressamente il riferimento a 20 «dipendenti», per il ministero questo «limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa». L'adempimento comporta che, qualora un call center intenda delocalizzare l'attività fuori dal territorio nazionale, almeno 120 giorni prima deve darne comunicazione al ministero del lavoro e al garante per la protezione dei dati personali indicando, tra l'altro, il numero dei lavoratori coinvolti.