È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8052 del 3 aprile 2013, ha accolto il ricorso di un cittadino che aveva presentato in ritardo il certificato dell'Ipa per via delle lentezze burocratiche. Per questo gli era stata negata l'agevolazione sull'imposta di registro.
A questo punto lui ha presentato ricorso alla ctp ma senza successo. La ctr di Roma ha confermato il verdetto. Così l'acquirente ha fatto ricorso alla Suprema corte e, questa volta, lo ha vinto.
In particolare la sezione tributaria ha ricordato che «in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, ove il contribuente non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile».
Ora la Suprema corte ha chiuso definitivamente il caso accogliendo il ricorso del contribuente e decidendo nel merito. All'uomo non potrà essere più chiesta la maggiore imposta di registro.
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