
Best practice
I giudici con l'ermellino danno risposta positiva al quesito proposto sull'applicazione dell'articolo 2 Cp in tema di successione delle leggi penali nel tempo rispetto alla riforma che porta il nome del ministro della salute. Insomma, è ufficiale: l'articolo 3 della legge 189 dell'8 novembre 2012 (dal titolo «Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie») ha dato un colpo di spugna alle fattispecie colpose commesse da clinici e chirurghi. Deve essere esclusa, in particolare, la rilevanza penale delle condotte di colpa lieve del medico, laddove il professionista si è attenuto a linee guida o prassi virtuose («best practice»), riconosciute dalle eccellenze della professione di Ippocrate.
Giudizio di rinvio
La decisione adottata dal collegio presieduto da Carlo Brusco riguarda un procedimento penale a carico di un medico per un intervento di ernia discale recidivante: durante l'operazione il medico aveva leso vasi sanguigni con la conseguente emorragia, letale per il paziente. La condanna per omicidio colposo è stata annullata con rinvio. Al giudice del rinvio, in particolare, si chiede di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate relative «all'atto chirurgico in questione», se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati dalle direttive e, in caso affermativo, se nell'esecuzione dell'intervento vi sia stata colpa lieve o grave.
Soddisfatto Renato Balduzzi, come «padre» del decreto: «Costituisce un primo passo», commenta il ministro della salute, «verso una maggiore serenità nello svolgimento delle prestazioni sanitarie da parte dei professionisti delle professioni sanitarie. In tal modo si individuano le inappropriatezze dovute alla medicina difensiva e inoltre, con maggiore serenità dei professionisti sanitari, si hanno maggiori garanzie per i pazienti e quindi maggior tutela del diritto alla salute».
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