Il nuovo lavoro accessorio. Dal 18 luglio 2012, in seguito alla riforma Fornero, la disciplina del lavoro occasionale accessorio risulta radicalmente modificata, con la principale novità della liberalizzazione poiché, a differenza del passato, è divenuto praticabile in ogni settore e da parte di tutti i committenti, salvo l'unica limitazione della quantità di compensi. Infatti, a differenza della vecchia disciplina (ancora valida fino al 31 maggio 2013 per i voucher acquistati prima del 18 luglio 2012) la quale fissava specifici tipi di attività e di categorie di prestatori di lavoro, con le nuove regole il lavoro accessorio è libero da ogni preclusione di tipo oggettivo e soggettivo (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, studente, pensionato, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso. Quest'ultimo, in particolare, è fissato a 5 mila euro con riferimento a tutti i committenti; qualora il lavoro sia prestato da soggetti percettori di integrazioni salariali o altri sostegni al reddito (cig, mobilità, Aspi, disoccupazione ecc.) il limite scende a 3 mila euro; nel caso di prestazioni svolte a favore di imprese e professionisti si aggiunge l'ulteriore limite di 2 mila euro con riferimento alla singola impresa o al singolo professionista.
Studenti. In merito alla possibilità di utilizzo dei voucher in tutti i settori di attività da parte di studenti, l'Inps (circolare n. 49/2013) conferma invece la vecchia disciplina in base alla quale l'impiego di studenti, iscritti regolarmente a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito soltanto durante i periodi di vacanza. A tal fine, inoltre, richiama le indicazioni della circolare n. 104/2008 con l'individuazione dei periodi di vacanza (si veda tabella). Inoltre, secondo l'Inps resta confermato pure che:
Le indicazioni dell'Inps limitano fortemente la praticabilità del lavoro accessorio, evidentemente in senso contrario a quanto previsto dalla legge (completa liberalizzazione entro il limite di 5 mila euro per anno solare). La legge n. 92/2012, infatti, ha previsto qualche restrizione per gli studenti soltanto nel settore agricolo, ma comunque senza arrivare a circoscriverne l'utilizzabilità nei periodi di vacanza.
