L'accertamento sostitutivo o integrativo, pena la sua stessa legittimità, oltre che nel rispetto dei termini di decadenza, deve essere fondato su elementi nuovi dei quali deve essere fatta specifica indicazione nel nuovo atto. Sono le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 145/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Lecce depositata in segreteria il 29 gennaio scorso. Sino alla scadenza dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento infatti, a norma dell'articolo 43, comma 4, del dpr n. 600/73, gli uffici possono integrare o modificare il precedente atto di accertamento mediante ulteriori avvisi, qualora siano emersi elementi nuovi dei quali deve essere fatta specifica indicazione nell'atto notificato. Dello stesso tono le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3 del dpr n. 633/72 il quale recita testualmente che «Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
Ciò sta a significare che gli accertamenti integrativi non possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente o dei precedenti accertamenti, ma altresì che la conoscenza dei nuovi elementi deve essere avvenuta in epoca successiva a quella in cui l'originario accertamento sia stato notificato. La Commissione spiega come il legislatore abbia sostanzialmente previsto una deroga al principio di unicità e globalità dell'atto di accertamento; deroga, tuttavia rigorosamente condizionata al sorgere di nuovi elementi in data posteriore a quella di emissione del primo atto, al fine di salvaguardare la concentrazione delle attività di verifica e di accertamento, scongiurando uno stillicidio di iniziative inquisitorie. Il collegio aggiunge che legittimare la realizzazione frazionata dell'atto di accertamento sarebbe in evidente e radicale contrasto con la globalità ed unicità dell'atto di imposizione.