Ad avviso della Suprema corte di cassazione, sentenza n. 12639 del 18 marzo, vanno contemperati gli interessi dei creditori e quelli del fisco.
La terza sezione penale ha dunque respinto il ricorso del rappresentante legale di un'impresa di Pesaro, accusato di evasione Iva.
Per questo il Gip ha spiccato un sequestro finalizzato alla confisca a carico di alcune società, riconducibili all'indagato, anche se già sottoposte a procedure concorsuali.
Contro la misura l'uomo ha presentato ricorso prima al Riesame e poi in Cassazione. In entrambi i casi senza alcun successo.
I Supremi giudici lo hanno infatti confermato spiegando che l'art. 1 comma 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) stabilisce che nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale: tra cui quella sulla confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto del reato, che nel caso di reati fiscali, deve intendersi non solo un positivo incremento dei patrimonio personale, bensì qualunque vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato, anche se consistente in un risparmio di spesa.
Infatti, il sequestro avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare. Questo anche perché la valutazione che viene richiesta ai giudice della cautela reale sulla pericolosità della cosa non contiene margini di discrezionalità, «in quanto la res è considerata pericolosa in base a una presunzione assoluta: la legge vuole escludere che il bene sia rimesso in circolazione, sia pure attraverso l'espropriazione del reo, sicché non può consentirsi che il bene stesso, restituito all'ufficio fallimentare, possa essere venduto medio tempore e il ricavato distribuito ai creditori».
Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 5 febbraio, ha chiesto al Collegio di legittimità di confermare la misura cautelare a carico delle aziende fallite.