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Studi di settore in caso di notevole scostamento

del 15/03/2013
di: di Debora Alberici
Studi di settore in caso di notevole scostamento
Studi di settore applicabili per il solo scostamento del reddito dai parametri. Il tutto se il contribuente ha dichiarato, nell'anno di riferimento, un reddito molto inferiore rispetto a quello degli anni precedenti. Tanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 5852 dell'8 marzo 2013. La sezione tributaria, ha dunque respinto il ricorso di una coppia di contribuenti che avevano presentato una dichiarazione congiunta. Lui lavoratore autonomo e lei casalinga, responsabili in solido verso l'amministrazione finanziaria. L'uomo aveva sempre dichiarato un certo reddito, fino a che nel 1996 era sceso al di sotto degli studi e aveva dichiarato molto meno rispetto agli anni precedenti. Il fisco ha quindi spiccato l'accertamento che è stato ritenuto legittimo dalla ctp e ctr e infine, dalla Cassazione. Anche in questo caso il Collegio di legittimità ha applicato il principio generale per cui l'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. La gravità di questo sistema così come la precisione e la concordanza non sono ex lege determinate dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nascono solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In questa sede, il professionista ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame. Quindi, un anno che stona con gli altri rispetto al reddito medio del lavoratore autonomo, è un motivo sufficiente per l'amministrazione che spicca l'accertamento.

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