La denuncia. Al pari della denuncia d'infortunio, quella della malattia professionale è un adempimento a carico del datore di lavoro. Va fatta all'Inail, entro cinque giorni dalla data in cui si è ricevuto il relativo certificato medico. In caso di omessa, tardiva, inesatta o incompleta denuncia c'è l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro d'importo variabile da 1.290 a 7.745 euro; se manca o è inesatto il codice fiscale del lavoratore la sanzione è di 129 euro.
Inadempimenti scusabili. A volte può succedere che una malattia professionale si manifesti molto tempo dopo l'espletamento di una certa attività lavorativa; ciò non fa venir meno l'obbligo sul datore di lavoro della denuncia all'Inail. In relazione a questi casi, sono stati chiesti chiarimenti all'Inail in ordine all'applicabilità della sanzione, per esempio qualora sia decorso il periodo di conservazione dei libri aziendali (dieci anni) o sia intervenuta la cessazione dell'azienda.
L'Inail, in primo luogo, precisa che la normativa (articolo 53 del dpr n. 1124/1965, il cosiddetto T.u.) non prevede una facoltà per il datore di lavoro circa la denuncia d'infortunio o malattia professionale, ma prescrive un obbligo specifico entro termini stabiliti; tanto che, dal mancato adempimento deriva per lo stesso datore di lavoro l'irrogazione di sanzioni. Inoltre, aggiunge l'Inail, l'attualità del rapporto di lavoro non costituisce presupposto per l'obbligo della denuncia, con la conseguenza che esso permane anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore. Tuttavia, precisa ancora l'Inail, l'obbligo non è assoluto né illimitato; infatti, prima di tutto presuppone la possibilità di adempiere, con la conseguenza che la sanzione può essere irrogata solo quando non vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo per l'omissione o per il ritardo. In tal caso, precisa l'Inail, le sanzioni possono essere irrogate in presenza di un comportamento colpevole e graduate in base all'entità della colpa, in quanto nel nostro ordinamento non è consentito applicare sanzioni senza tener conto del comportamento del soggetto che ha commesso la violazione. In secondo luogo, per un principio generale, la causa di forza maggiore, qualora sia determinante, esclude la responsabilità. In conclusione spiega l'Inail, l'impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso, comporta la non sanzionabilità dell'omessa o della parziale denuncia dell'evento lesivo. A patto, però, che il datore di lavoro risponda alla richiesta dell'Inail giustificando l'impedimento. Altrimenti, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non fornisca alcuna giustificazione, la sanzione sarà comunque comminata dovendosi ravvisare in tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare la colpa.
