Quando gli avvisi di rettifica e liquidazione facciano espresso riferimento ad una stima dell'Agenzia del territorio che, a sua volta, quale termine comparativo, utilizzi atti di trasferimento similari, questi stessi atti (richiamati dall'Agenzia del Territorio nella stima tecnica) devono essere necessariamente allegati alla rettifica; pena l'illegittimità dell'atto erariale. Queste interessanti motivazioni si leggono nella sentenza n. 59/3/13 della Commissione provinciale di Reggio Emilia depositata il 4 marzo. Recentemente, con l'ordinanza n. 3262/2013 della Cassazione (ItaliaOggi del 22 febbraio), si è visto che le rettifiche che utilizzino il criterio comparativo, ai fini della loro stessa legittimità debbano necessariamente contenere gli atti di compravendita richiamati nella rettifica; nella grande maggioranza dei casi, la motivazione della rettifica si limita a richiamare la compravendita assunta a riferimento (atto pubblico), indicandone gli estremi e il repertorio, senza allegare alcunché. La Cassazione ha stabilito che l'avviso di rettifica così motivato, in assenza dell'allegazione dell'atto pubblico richiamato, sia nullo. I giudici di Reggio Emilia vanno oltre e stabiliscono che anche gli atti utilizzati dall'Agenzia del territorio nella stima comparativa vadano allegati (o alternativamente riprodotti nel proprio contenuto essenziale). La difesa erariale aveva sostenuto che il criterio comparativo, inteso come motivazione dell'atto, non richieda l'allegazione del documento richiamato. Infatti, secondo quanto stabilito anche dalla cassazione, risulta sufficiente il richiamo degli estremi degli atti di riferimento comparati con l'indicazione dei valori catastali. «La giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale», osservano i giudici provinciali, «non è pertinente ai fini della decisione del presente ricorso». Infatti, la mancata allegazione degli atti richiamati non manifesta un vizio di motivazione o una violazione al diritto di difesa; bensì comporta una violazione dell'articolo 52, comma 2-bis del dpr n. 131/86, che dispone l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato a meno che nella motivazione dell'avviso stesso non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.