
Riguardo ai profili tributari, l'art. 42 ripropone l'agevolazione consistente nel trattamento di non imponibilità a Iva, ai sensi dell'art. 9 del dpr 633/72, dei servizi resi dai consorzi per l'internazionalizzazione in favore delle piccole e medie imprese consorziate. In ordine alla portata dell'agevolazione, come detto, Assonime osserva che sebbene la legge definisca l'attività svolta dai consorzi in questione come attività di supporto alla presenza delle consorziate nei mercati esteri, in relazione ai prodotti e ai servizi da esse commercializzati negli stessi mercati, sembra sostenibile che l'agevolazione si applichi anche in relazione agli stessi servizi resi alle consorziate che agiscono nell'ambito dell'Ue. Anche in questo contesto, argomenta infatti l'associazione, i consorzi porrebbero comunque in essere attività promozionali dirette a favorire gli scambi intracomunitari delle consorziate, e pertanto operazioni comunque effettuate al di fuori del territorio nazionale.
Relativamente al settore reddituale, l'art. 42 stabilisce che «le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale». Al riguardo, Assonime rileva che tale disciplina è più restrittiva di quella della legge del 1989, secondo la quale l'imponibilità scattava solo all'atto della distribuzione delle riserve, mentre ora è sufficiente l'utilizzo per scopi diversi da quelli previsti.