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Ipoteche sull'Inps sui beni del fondo patrimoniale

del 06/03/2013
di: di Debora Alberici
Ipoteche sull'Inps sui beni del fondo patrimoniale
Equitalia può iscrivere ipoteca a garanzia della cartella esattoriale Inps. Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5385 del 5 marzo 2013, a condizione che i beni siano costituiti nel fondo patrimoniale, per debiti anche inferiori agli 8 mila euro, e che i coniugi non riescano a dimostrare che tale debito è stato contratto per bisogni estranei alla famiglia. La sezione lavoro ha quindi respinto il ricorso di un piccolo imprenditore, il quale si era visto iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale, a garanzia di una cartella esattoriale Inps, per un importo di poco più di 5 mila euro. La difesa aveva sostenuto che l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia era in re ipsa, cioè che un credito Inps non poteva avere nulla a che fare con le necessità della dell'uomo e della moglie, essendo comunque l'importo inferiore agli 8 mila euro. La suprema corte però, ha respinto entrambi i motivi. Infatti, a chiusura delle motivazioni, il collegio di legittimità ha sancito il nuovo principio secondo cui, «qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale familiare, conferendovi un suo bene, agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell'art. 170 cc, della illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene in oggetto, deve allegare e provare che, il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca, è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e, allo stesso tempo, che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche In relazione all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del dpr. 602/1973».

In altre parole, affinché l'ipoteca iscritta da Equitalia sui beni del fondo patrimoniale sia opponibile dall'imprenditore, è necessario che questo dimostri, al di là del fatto che si tratti effettivamente di un credito Inps, che le spese sostenute e che hanno avuto come conseguenza l'indebitamento con l'ente previdenziale, sia del tutto estranee ai bisogni della coppia.

Questo anche perchè, come ha chiarito in un altro passaggio chiave la Cassazione, «l'art. 170 cc, nel regolare i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del coniuge che ha costituito il fondo conferendovi il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l'esecuzione, individua anche le condizioni alle quali il titolo relativo al debito può giustificare l'iscrizione di un'ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell'ipoteca di cui all'art. 77 del dpr. 602/1973, il tutto facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito e alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento di bisogni della famiglia».

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